Art. 31.
            Finanziamento del piano regionale ospedaliero

  Nei  bilanci  delle  singole  Regioni  devono  essere stanziate, in
relazione  ai  mezzi  finanziari  resi  disponibili  per  il  settore
ospedaliero  dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui
al  precedente articolo 29, le somme necessarie per la costruzione di
nuovi  ospedali,  l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento
degli  ospedali  esistenti,  nonche'  per  l'acquisto  delle relative
attrezzature di primo impianto.
  La  realizzazione  delle  opere indicate nel precedente comma sara'
effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.