Art. 33.
(Intangibilita' del  trattamento  di  guerra  e sua cumulabilita' con
                 altri assegni a carico dello Stato)

  Nessuna  modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli
invalidi  di  guerra,  qualunque  sia  il  grado  della  rieducazione
professionale  conseguita  e  qualunque  sia  lo stipendio, mercede o
assegno  che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l'opera
propria  dallo  Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di
una  pensione  o  di  un  assegno  di  guerra  non  e' di ostacolo al
conseguimento  di  una  pensione ordinaria quando l'invalido venga ad
acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidita' di guerra.
  I  criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne
di  guerra,  agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria
alla  quale  l'invalido  possa acquisire diritto dopo la liquidazione
della   pensione  o  dell'assegno  di  guerra,  sono  regolati  dalle
disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.
  Le   disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche  agli
ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle forze armate
dello Stato.
  Quando  l'invalido  cessa  dal  servizio a causa dell'infermita' di
guerra,  senza  aver  conseguito il diritto ad una pensione ordinaria
normale,  gli  anni di servizio ulteriormente prestati sono computati
in  aggiunta  a  quelli prestati anteriormente alla infermita' per la
concessione  dell'assegno  integratore  di cui al successivo articolo
34.  Resta  salvo il diritto alla opzione per la indennita' una volta
tanto, ove ne sia il caso.