Art. 33. (Intangibilita' del trattamento di guerra e sua cumulabilita' con altri assegni a carico dello Stato) Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidita' di guerra. I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle forze armate dello Stato. Quando l'invalido cessa dal servizio a causa dell'infermita' di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermita' per la concessione dell'assegno integratore di cui al successivo articolo 34. Resta salvo il diritto alla opzione per la indennita' una volta tanto, ove ne sia il caso.