Art. 34. (Cumulo tra pensione ordinaria e di guerra) Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermita', riportate od aggravate a causa di guerra, e' concesso, dalla data di cessazione del servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con la pensione di riforma, di cui all'articolo 96 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei. Ai suddetti ufficiali, qualora, all'atto della cessazione del servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei. L'assegno integratore stabilito dal comma precedente e' dovuto anche all'invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro ente, purche' il servizio che da' titolo all'assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L'assegno integratore - con esclusione del beneficio dei sei anni di aumento - e' riversibile alla vedova ed agli orfani, secondo le norme e nella misura previste dalle leggi sulle pensioni normali. L'assegno integratore di cui ai precedenti commi non compete all'invalido che sia in godimento di una pensione normale a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti indicati nei successivi articoli 38 e 39, salvo i casi in cui il servizio che da' titolo all'assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione della pensione ordinaria. Il trattamento normale di quiescenza e' liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore e' liquidato a domanda dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora la domanda venga presentata oltre l'anno dalla data di insorgenza del diritto l'assegno integratore e' concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa. E' impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato dai successivi articoli 37, 38 e 39. Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento sono applicabili anche quando la cessazione del servizio avvenga per cause diverse dall'invalidita' di guerra purche' l'ufficiale, durante il servizio da cui e' derivata l'invalidita' stessa, fosse in servizio permanente effettivo. Le suddette norme sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di carriera. Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche a civili contemplati negli articoli 9 e 10 e nei successivi articoli 37, 38 e 39.