Art. 34.
             (Cumulo tra pensione ordinaria e di guerra)

  Agli  ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo che cessino od
abbiano  cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermita',
riportate  od aggravate a causa di guerra, e' concesso, dalla data di
cessazione  del  servizio,  il  cumulo  della pensione o dell'assegno
rinnovabile  di  guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con la
pensione di riforma, di cui all'articolo 96 del testo unico approvato
con  regio  decreto  21  febbraio  1895,  n. 70, e con il trattamento
ordinario  di  quiescenza  loro spettante liquidato in base al numero
degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.
  Ai  suddetti  ufficiali,  qualora,  all'atto  della  cessazione del
servizio  permanente  effettivo,  non  abbiano raggiunto il limite di
anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene
corrisposto,  in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di
guerra,  compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore
corrispondente  a  tanti  ventesimi  della  pensione minima ordinaria
quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.
  L'assegno  integratore  stabilito  dal  comma  precedente e' dovuto
anche  all'invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle
amministrazioni   dello   Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo,  o  di  ogni altro ente, purche' il servizio che da' titolo
all'assegno  integratore  non  sia  valutabile  ai sensi di legge, in
aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento
del trattamento normale di quiescenza.
  L'assegno  integratore  - con esclusione del beneficio dei sei anni
di  aumento  -  e' riversibile alla vedova ed agli orfani, secondo le
norme e nella misura previste dalle leggi sulle pensioni normali.
  L'assegno  integratore  di  cui  ai  precedenti  commi  non compete
all'invalido  che  sia  in godimento di una pensione normale a carico
del  bilancio dello Stato o di uno degli enti indicati nei successivi
articoli  38  e  39,  salvo  i casi in cui il servizio che da' titolo
all'assegno  integratore  non  sia  valutabile, ai sensi di legge, ai
fini della liquidazione della pensione ordinaria.
  Il   trattamento   normale   di   quiescenza   e'  liquidato  dalle
amministrazioni  competenti,  secondo  le disposizioni sulle pensioni
ordinarie,  mentre l'assegno integratore e' liquidato a domanda dalle
competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora la domanda venga
presentata   oltre  l'anno  dalla  data  di  insorgenza  del  diritto
l'assegno  integratore  e'  concesso a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
  E'  impregiudicato  il diritto di chiedere la pensione privilegiata
ordinaria  contemplato  dai  successivi  articoli  37,  38  e  39. Le
disposizioni  di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei
sei  anni  di aumento sono applicabili anche quando la cessazione del
servizio avvenga per cause diverse dall'invalidita' di guerra purche'
l'ufficiale,  durante  il  servizio  da cui e' derivata l'invalidita'
stessa, fosse in servizio permanente effettivo.
  Le  suddette  norme  sono  applicabili  anche  ai  sottufficiali  e
militari  di  carriera.  Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei
anni  di  aumento,  si  applicano  anche  a  civili contemplati negli
articoli 9 e 10 e nei successivi articoli 37, 38 e 39.