Art. 35.
(Opzione fra trattamento  pensionistico  e  risarcimento derivante da
                 assicurazione contro gli infortuni)

  Le  disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano anche nel
caso  dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido dallo
Stato o da enti pubblici o da ditte private.
  Qualora  fosse  dovuta  indennita'  in  base  alle norme vigenti in
materia  di  assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in
virtu'  di  contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra
l'indennita' stessa e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra
secondo le norme di cui al presente titolo.
  La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra non sono cumulabili
con  qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono,
invece,  cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza
facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
  L'opzione  e'  fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore
del  luogo  di domicilio dell'interessato ed e' irretrattabile, salvo
quanto previsto dal comma successivo.
  Qualora   per   effetto   di   disposizioni   legislative   emanate
successivamente   all'esercizio   dell'opzione,   il  trattamento  di
pensione,  assegno  o  indennita'  di  guerra  venga a risultare piu'
favorevole  di  quello  conseguito  a norma del secondo comma in base
alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di assicurazione contro gli
infortuni  sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, gli interessati
sono ammessi ad optare per il trattamento di guerra.
  Nell'eventualita'  che  sia  gia' stata liquidata una indennita' in
capitale  in  base  alle  norme  vigenti  in materia di assicurazione
contro  gli  infortuni  sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la
somma    per    tale   titolo   corrisposta   e'   considerata   come
capitalizzazione  di una quota parte della pensione o dell'assegno di
guerra,  ed  all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della
pensione  o  dell'assegno.  Il  calcolo per la capitalizzazione viene
fatto  in  base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale per le rendite vitalizie immediate.
  Se  l'indennita'  di infortunio sia stata gia' liquidata in rendita
vitalizia,  la  concessione  della  pensione  di  guerra  implica  la
sospensione  del pagamento agli interessati della rendita stessa, che
deve,   invece,  essere  versata,  a  cura  degli  organi  erogatori,
sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro.
  Copia  autentica  della  dichiarazione  di opzione va allegata alla
domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo
articolo 86 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda stessa.