Art. 35. (Opzione fra trattamento pensionistico e risarcimento derivante da assicurazione contro gli infortuni) Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano anche nel caso dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido dallo Stato o da enti pubblici o da ditte private. Qualora fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra l'indennita' stessa e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra secondo le norme di cui al presente titolo. La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato. L'opzione e' fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed e' irretrattabile, salvo quanto previsto dal comma successivo. Qualora per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra venga a risultare piu' favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento di guerra. Nell'eventualita' che sia gia' stata liquidata una indennita' in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la somma per tale titolo corrisposta e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate. Se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata in rendita vitalizia, la concessione della pensione di guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori, sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro. Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 86 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.