Art. 36.
               (Infortunio di marittimi militarizzati)

  Nel  caso  di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi
di   navi   mercantili  i  quali,  al  momento  del  disastro,  erano
militarizzati,  e'  in  facolta'  degli  interessati di optare fra la
pensione,    l'assegno   o   l'indennita',   previsti   dalla   legge
sull'assicurazione  contro  gli  infortuni  degli  operai  sul lavoro
vigente  alla  data  del sinistro nonche' dalle disposizioni speciali
per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.
  Anche  in  tal  caso  si  applicano le norme dell'articolo 35 o del
successivo articolo 41.