Art. 37. (Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra) Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verifico' l'evento di servizio, e in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori, annessi alla pensione di guerra. Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermita' che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o infermita' sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se piu' favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra. La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed ai loro congiunti avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessione dal servizio civile. La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra viene liquidata dal Ministero del tesoro e sostituisce il precedente trattamento complessivo goduto, ma non puo' essere inferiore a questo. Il godimento della pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra consente ai beneficiari di fruire degli eventuali miglioramenti economici rivalutativi apportati successivamente, alle misure delle pensioni privilegiate ordinarie. La causa della morte, delle lesioni o delle infermita', la loro gravita' e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 38 e 39 sono applicabili ai cittadini italiani divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 ed ai loro congiunti, in caso di morte.