Art. 37.
  (Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra)

  Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di
guerra  o  attinente  alla  guerra,  e, in caso di morte, i congiunti
possono  sempre  chiedere  il trattamento privilegiato ordinario, che
spetterebbe  a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si
verifico' l'evento di servizio, e in base al grado rivestito a quella
data,  integrato  dagli  assegni  accessori, annessi alla pensione di
guerra.
  Agli  impiegati  civili,  agli  operai ed agli agenti con diritto a
pensione  a  carico  del  bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti
sotto  le  armi  in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di
guerra  o  attinente  alla  guerra,  riportino  ferite  o contraggano
infermita'  che  li rendano permanentemente inabili anche al servizio
civile,  ed  ai loro congiunti quando da tali ferite o infermita' sia
derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata,
se  piu' favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro
in  base  alle  disposizioni  vigenti  e  alla qualifica rivestita al
momento  in  cui  sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori
annessi alla pensione di guerra.
  La  stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello
Stato  richiamati alle armi ed ai loro congiunti avendo riguardo allo
stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessione
dal servizio civile.
  La  pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra
viene  liquidata dal Ministero del tesoro e sostituisce il precedente
trattamento  complessivo  goduto,  ma  non  puo'  essere  inferiore a
questo.
  Il  godimento  della pensione privilegiata ordinaria in funzione di
quella  di  guerra  consente ai beneficiari di fruire degli eventuali
miglioramenti  economici rivalutativi apportati successivamente, alle
misure delle pensioni privilegiate ordinarie.
  La  causa  della  morte,  delle lesioni o delle infermita', la loro
gravita'  e  le  loro  conseguenze,  sono  accertate secondo le norme
stabilite dalla presente legge.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  quelle dei successivi
articoli  38  e  39  sono  applicabili ai cittadini italiani divenuti
invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 ed ai loro
congiunti, in caso di morte.