Art. 38.
               (Pensione privilegiata piu' favorevole)

  Gli  impiegati  e  i salariati delle Amministrazioni autonome dello
Stato che provvedano al pagamento delle pensioni con i propri bilanci
e  con fondi speciali, nonche' quelli delle aziende municipalizzate e
di  tutti  gli  enti  pubblici  che  facciano al proprio personale un
trattamento  privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte
avvenuta  per  causa  di  servizio,  quando  siano  morti  o divenuti
permanentemente   inabili   al   servizio   per   le  cause  indicate
nell'articolo   37,   sono   considerati   morti  o  feriti  a  causa
dell'esercizio  delle  loro  funzioni  agli  effetti  della  pensione
privilegiata,  dovuta  in  applicazione  dei regolamenti degli enti e
delle  amministrazioni  suddette,  qualora  detta  pensione  sia piu'
favorevole di quella di guerra.
  La  differenza  tra gli assegni liquidati in applicazione del comma
precedente  e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni
proprie  delle  amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, e' a
carico dello Stato.