Art. 39.
(Estensione delle disposizioni,  di cui al precedente articolo 38, ad
                           altri soggetti)

  Le norme di cui all'articolo 38 si applicano altresi' ai dipendenti
di  tutti  gli  enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il
riparto  delle  spese  per  le  pensioni  tra  essi  e  lo  Stato, in
dipendenza  dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati,
agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche'
a  tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti
presso  l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, in virtu' di
disposizioni   legislative   e   regolamentari,   ovvero  di  accordo
collettivo   o  convenzione  stipulata  tra  l'istituto  e  l'ente  o
l'azienda da cui gli iscritti dipendono.
  Le  stesse  norme  si  applicano  alle varie categorie di personale
iscritto  agli  Istituti  di  previdenza amministrati dalla direzione
generale  competente  del  Ministero del tesoro e ai dipendenti dello
Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  Se  gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'articolo 38 ed
ai  commi  precedenti,  siano  tenuti  a  corrispondere solamente una
indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo
si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in
base  alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle
singole gestioni o delle gestioni affini.