Art. 40.
(Opzione fra trattamento pensionistico  e  indennita' dovute da Stati
                               esteri)

  Nei  casi  di  invalidita'  o  di  morte dei militari per eventi di
servizio  prestato  in  territori  esteri,  gli  aventi  diritto alla
pensione  o  all'assegno  di  guerra hanno facolta' di optare, con le
norme  di  cui  all'articolo  35  e  al successivo articolo 41 fra la
pensione o l'assegno stesso e la indennita' che possa loro spettare a
carico dei Governi di detti territori.
  L'opzione  per  la  pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia
alla  indennita'. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono
devolute all'erario.
  Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte
o  di  invalidita'  di  cittadini italiani, in dipendenza di fatti di
guerra,  ovunque  avvenuti  e  che  diano  luogo  a  liquidazione  di
indennita' da parte di Governi esteri.