Art. 41.
(Disciplina del riparto, in caso di opzione, fra piu' aventi diritto)

  L'opzione  per  l'indennita'  di  infortunio  implica rinuncia alla
pensione  o  all'assegno  di  guerra  anche  per  i successivi aventi
diritto.
  Qualora  vi  siano  piu'  aventi diritto a pensione o ad assegno di
guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a
costui  e'  liquidata  la  parte d'indennita' che gli spetterebbe, se
anche  gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra
e  ai  rimanenti  viene  liquidata  quella  parte  della  pensione  O
dell'assegno   di  guerra  a  cui  avrebbero  diritto,  se  tutti  vi
partecipassero.
  Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia
optato  per  la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota
e' ripartita tra gli altri.
  Quando  l'interessato  opti  per  l'indennita'  e vi siano altri ai
quali  potrebbe in tutto o in parte devolversi Ogni volta che venga a
mancare  uno  dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di
pensione  o  di  assegno  di guerra, detta quota e' ripartita tra gli
altri.
  Quando  l'interessato  opti  per  l'indennita'  e vi siano altri ai
quali  potrebbe  in  tutto  o  in parte devolversi successivamente il
diritto  alla  pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina
se  e  quale  quota  dell'indennita'  che si corrisponde debba essere
vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.