Art. 41. (Disciplina del riparto, in caso di opzione, fra piu' aventi diritto) L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto. Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte d'indennita' che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione O dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto, se tutti vi partecipassero. Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per l'indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri. Quando l'interessato opti per l'indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota dell'indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.