Art. 23. (Contravvenzioni) I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto, non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro giorni trenta, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto. Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano state previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del codice penale.