Art. 24. (Definizioni delle contravvenzioni) Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi. Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facolta' di ridurne l'importo fino alla meta', ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti. Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.