Art. 25.
                     (Devoluzione delle ammende)

  Le  ammende  previste  dalla  presente  legge, al netto delle quote
dovute  agli  scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli
uffici  del  registro  al Fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori   che   le   assegnera'   agli  istituti  di  protesi,  di
rieducazione e di riqualificazione degli invalidi.