Art. 12.
                           Specificazione

  I servizi di diagnosi e cura si distinguono in:
    servizi  previsti obbligatoriamente per tutti gli ospedali, quali
il  servizio  di  accettazione, di pronto soccorso, di radiologia, di
analisi,   di   trasfusione,   di   anestesia   e  rianimazione  e  i
poliambulatori;
    servizi  previsti obbligatoriamente per gli ospedali generali sia
provinciali  che  regionali  e  per  gli  ospedali  specializzati sia
provinciali che regionali in quanto necessari alla loro natura, quali
il  servizio  di  radiologia  e fisioterapia, di anatomia e istologia
patologica,   di   analisi  chimico-cliniche  e  microbiologiche,  di
anestesia e rianimazione e la farmacia interna;
    servizi  previsti  obbligatoriamente per gli ospedali regionali o
per  gli  ospedali  specializzati  regionali in quanto necessari alla
loro  natura,  quali  il  servizio  di  virologia,  di prelevamento e
conservazione  di  parti  del  cadavere  e di medicina legale e delle
assicurazioni  sociali  e  le  scuole  di addestramento del personale
ausiliario e tecnico;
    servizi  previsti  facoltativamente  per  gli ospedali generali e
specializzati  sia  provinciali  che  regionali  quali il servizio di
recupero e rieducazione funzionale, di neuropsichiatria infantile, di
dietetica, di assistenza sanitaria e sociale.
  Il   servizio  di  medicina  legale,  obbligatorio  negli  ospedali
regionali, e' facoltativo negli ospedali provinciali.