Art. 13.
                     Servizio di pronto soccorso

  In  ogni  ospedale  deve  essere assicurato un continuo servizio di
pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con
gli altri presidi sanitari locali.
  Il  servizio di pronto soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di
mezzi   di  trasporto  adeguatamente  attrezzati,  nonche'  di  mezzi
necessari  alla  diagnosi  ed  alla  terapia,  anche  strumentale, di
emergenza.
  Gli enti ospedalieri, in accordo con gli enti locali, sono tenuti a
promuovere  l'impianto  di  dispositivi segnaletici per l'indicazione
dei posti di pronto soccorso nell'ambito del territorio servito dagli
ospedali dipendenti.
  Negli  ospedali  regionali  e  provinciali  il  servizio  di pronto
soccorso  e'  espletato  da personale sanitario con organico proprio,
sotto   la   diretta  vigilanza  della  direzione  sanitaria,  ed  e'
organizzato  in modo da assicurare, attraverso il coordinamento con i
servizi  di  anestesia,  rianimazione e trasfusionali, nonche' con le
divisioni  esistenti, l'efficienza polispecialistica, la continuita',
la prontezza e la completezza delle prestazioni.
  Negli  ospedali  di zona il servizio di pronto soccorso puo' essere
espletato, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale
medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero.