Art. 13. Servizio di pronto soccorso In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali. Il servizio di pronto soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati, nonche' di mezzi necessari alla diagnosi ed alla terapia, anche strumentale, di emergenza. Gli enti ospedalieri, in accordo con gli enti locali, sono tenuti a promuovere l'impianto di dispositivi segnaletici per l'indicazione dei posti di pronto soccorso nell'ambito del territorio servito dagli ospedali dipendenti. Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di pronto soccorso e' espletato da personale sanitario con organico proprio, sotto la diretta vigilanza della direzione sanitaria, ed e' organizzato in modo da assicurare, attraverso il coordinamento con i servizi di anestesia, rianimazione e trasfusionali, nonche' con le divisioni esistenti, l'efficienza polispecialistica, la continuita', la prontezza e la completezza delle prestazioni. Negli ospedali di zona il servizio di pronto soccorso puo' essere espletato, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero.