Art. 14.
                      Servizio di accettazione

  In  ogni  ospedale  deve  essere assicurato un continuo servizio di
accettazione articolato in sanitaria ed amministrativa.
  Negli  ospedali regionali e provinciali il servizio di accettazione
sanitaria  e' espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo
autonomo, dal personale sanitario addetto al pronto soccorso.
  Negli  ospedali  di  zona  il  servizio di accettazione puo' essere
svolto,  qualora  le  dotazioni organiche lo consentano, da personale
medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero e cura.
  In  ogni  caso  il  servizio  di  accettazione  deve  disporre  dei
necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali
adeguati  per  la  temporanea osservazione dei ricoverati, divisi per
sesso.
  L'ammissione   degli  infermi  e'  fatta  sotto  la  vigilanza  del
direttore sanitario.
  Sulla  necessita'  del  ricovero  e  sulla  destinazione del malato
decide il medico di guardia.
  La  mancata  accettazione  dell'infermo  deve  essere  motivata per
iscritto con certificazione da consegnare al malato o a chi per esso;
su tale certificazione deve essere contenuta l'avvertenza che, contro
il  rifiuto  di  ricovero, e' ammesso ricorso al medico provinciale o
all'ufficiale sanitario, entro le 24 ore da parte dell'infermo stesso
o  dei parenti sino al sesto grado o della persona che ne ha eseguito
l'accompagnamento all'ospedale.
  Accertata  la  necessita'  del  ricovero,  questo  non  puo' essere
rifiutato.  In caso di mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo
che  impedisca  il  ricovero,  lo  stesso  ospedale,  apprestati  gli
eventuali  interventi  di  urgenza,  assicura,  a  mezzo  di  propria
autoambulanza  e,  e  necessario,  con adeguata assistenza medica, il
trasporto dell'infermo in altro ospedale.
  Il giudizio sull'urgenza e sulla necessita' del ricovero e' rimesso
alla  competenza  del medico che accetta l'infermo; il giudizio sulla
durata del ricovero e' rimesso alla competenza dei sanitari curanti.
  Gli  enti  interessati,  previ  accordi  con la direzione sanitaria
dell'ospedale,  possono,  durante  il periodo di ricovero, informarsi
direttamente  presso i medici curanti circa l'andamento e la prognosi
della  malattia  degli  infermi  per  i  quali sostengono le spese di
spedalita'.
  La   dimissione   dell'infermo   viene  stabilita  dal  primario  e
comunicata  tempestivamente  alla  direzione  sanitaria e agli uffici
amministrativi, secondo le modalita' previste dal regolamento interno
di ciascun ente ospedaliero.
  Se l'infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il motivato
parere contrario del sanitario responsabile, chiede la dimissione, la
stessa   avviene   previo   rilascio  di  dichiarazione  scritta  del
richiedente,  in  cui  deve  farsi menzione del parere predetto; tale
dichiarazione deve essere conservata agli atti dell'ospedale.