Art. 15. Servizio di radiologia Ogni ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia. Per gli ospedali di zona il servizio e' limitato alla radiodiagnostica, mentre la istituzione della radioterapia e connessa alle prescrizioni che, in rapporto alle esigenze nosologiche e ambientali, sono dettate dal piano regionale ospedaliero. Il servizio radiologico e' affidato ad uno o piu' primari radiologi, coadiuvati da aiuti e da assistenti specialisti in numero adeguato alle esigenze operative. Il servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei locali adatti al corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto. Il servizio radiologico, comprensivo della radio-diagnostica e radio-terapia, puo' essere costituito da un solo primariato negli ospedali sino a 600 posti-letto. La dotazione organica minima deve comprendere: negli ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto; negli ospedali tra 200 e 400 posti-letto: un primario, un aiuto, un assistente; negli ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario; un aiuto ogni 300-400 posti-letto, un assistente ogni 150-250 posti-letto. Negli ospedali con un numero di posti-letto superiore ai 600, qualora le esigenze lo richiedano, si istituiscono distintamente il servizio di radio-diagnostica e la divisione di radio-terapia, assegnando a quest'ultima l'organico che compete alle divisioni di degenza. In base all'entita' del lavoro da svolgere e alla specifica competenza richiesta, possono essere istituiti settori radiologici specializzati autonomi. A capo di tali settori sono posti almeno aiuti in possesso dell'idoneita' a primario radiologo. Negli ospedali per lungodegenti e convalescenti il servizio deve essere organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi. Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori specializzati, viene istituito, per ogni 1000 posti-letto, un altro primariato di radiodiagnostica tenendo presente il principio della massima utilizzazione delle attrezzature esistenti e la opportunita' di predisporre strutture organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'art. 10. In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti degli enti ospedalieri devono prevedere un adeguato numero di tecnici di radiologia.