Art. 15. 
 
                       Servizio di radiologia 
 
  Ogni ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia. 
  Per  gli  ospedali  di  zona   il   servizio   e'   limitato   alla
radiodiagnostica, mentre la istituzione della radioterapia e connessa
alle prescrizioni  che,  in  rapporto  alle  esigenze  nosologiche  e
ambientali, sono dettate dal piano regionale ospedaliero. 
  Il  servizio  radiologico  e'  affidato  ad  uno  o  piu'   primari
radiologi, coadiuvati da aiuti e da assistenti specialisti in  numero
adeguato alle esigenze operative. 
  Il servizio radiologico deve  disporre  delle  attrezzature  e  dei
locali adatti al  corretto  e  rapido  espletamento  dei  compiti  di
istituto. 
  Il servizio  radiologico,  comprensivo  della  radio-diagnostica  e
radio-terapia, puo' essere costituito da  un  solo  primariato  negli
ospedali sino a 600 posti-letto. 
  La dotazione organica minima deve comprendere: 
   negli ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto; 
    negli ospedali tra 200 e 400 posti-letto: un primario, un  aiuto,
un assistente; 
    negli ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario; 
    un aiuto ogni 300-400 posti-letto,  un  assistente  ogni  150-250
posti-letto. 
  Negli ospedali con un  numero  di  posti-letto  superiore  ai  600,
qualora le esigenze lo richiedano, si istituiscono  distintamente  il
servizio  di  radio-diagnostica  e  la  divisione  di  radio-terapia,
assegnando a quest'ultima l'organico che compete  alle  divisioni  di
degenza. 
  In base  all'entita'  del  lavoro  da  svolgere  e  alla  specifica
competenza richiesta, possono essere  istituiti  settori  radiologici
specializzati autonomi. A capo di  tali  settori  sono  posti  almeno
aiuti in possesso dell'idoneita' a primario radiologo. 
  Negli ospedali per lungodegenti e convalescenti  il  servizio  deve
essere organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi. 
  Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli  serviti
da settori specializzati, viene istituito, per ogni 1000 posti-letto,
un altro primariato di radiodiagnostica tenendo presente il principio
della  massima  utilizzazione  delle  attrezzature  esistenti  e   la
opportunita'  di  predisporre  strutture   organizzative   funzionali
secondo quanto indicato dall'art. 10. 
  In relazione alla dotazione  organica  del  personale  sanitario  i
regolamenti degli  enti  ospedalieri  devono  prevedere  un  adeguato
numero di tecnici di radiologia.