Art. 17. Servizio di trasfusione Gli ospedali devono far funzionare un servizio trasfusionale, secondo le disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione. Negli ospedali regionali e provinciali il centro trasfusionale deve essere dotato di attrezzature idonea alla raccolta, alla tipizzazione, alla conservazione, al controllo ed all'assegnazione del sangue umano, nonche' alla preparazione ed alla distribuzione di emoderivati di immediato impiego. La dotazione organica del personale sanitario addetto al servizio deve prevedere: un posto di primario; un posto di aiuto; posti di assistenti e di personale tecnico e sanitario ausiliario in numero adeguato alle esigenze del servizio stesso. Negli ospedali di zona e negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti il servizio deve essere dotato almeno di una emoteca, collegata, con apposita convenzione, con l'ospedale o con il servizio o centro trasfusionale piu' vicino.