Art. 17.
                       Servizio di trasfusione

  Gli  ospedali  devono  far  funzionare  un  servizio trasfusionale,
secondo le disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592,
e nel relativo regolamento di esecuzione.
  Negli ospedali regionali e provinciali il centro trasfusionale deve
essere   dotato   di   attrezzature   idonea   alla   raccolta,  alla
tipizzazione,  alla  conservazione,  al controllo ed all'assegnazione
del  sangue umano, nonche' alla preparazione ed alla distribuzione di
emoderivati di immediato impiego.
  La  dotazione  organica del personale sanitario addetto al servizio
deve prevedere:
    un posto di primario;
    un posto di aiuto;
    posti di assistenti e di personale tecnico e sanitario ausiliario
in numero adeguato alle esigenze del servizio stesso.
  Negli  ospedali  di  zona  e  negli ospedali per lungodegenti e per
convalescenti  il  servizio deve essere dotato almeno di una emoteca,
collegata, con apposita convenzione, con l'ospedale o con il servizio
o centro trasfusionale piu' vicino.