Art. 18.
                        Servizio di anestesia

  Gli  ospedali devono essere dotati di un servizio di anestesia e di
rianimazione.
  Negli  ospedali  regionali e provinciali detto servizio deve essere
dotato  di  posti-letto di degenza necessari per la rianimazione, per
le  cure  intensive  e  le altre prestazioni di competenza, in numero
pari  ad  almeno  il  due per cento del numero totale dei posti-letto
dell'ospedale.
  Negli   ospedali   di  zona  il  servizio  puo'  essere  dotato  di
posti-letto  di degenza, in numero pari ad almeno l'uno per cento del
numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
  La dotazione organica dei sanitari addetti al servizio di anestesia
e  rianimazione  deve  comprendere: primari, nella proporzione di uno
ogni  500  posti-letto  e  sino  ad  un massimo di 700 posti-letto di
chirurgia  e specialita' chirurgiche; aiuti, nella proporzione di uno
ogni   200   posti-letto  di  chirurgia  e  specialita'  chirurgiche;
assistenti,  nella  proporzione  di  uno  ogni  50-80  posti-letto di
chirurgia e specialita' chirurgiche.
  La dotazione organica del personale sanitario specializzato addetto
al  servizio  negli ospedali di zona deve essere stabilita in modo da
assicurare  la  continuita' del servizio, tenendo presenti i rapporti
previsti per gli ospedali regionali e provinciali.
  La  dotazione  organica  del personale sanitario ausiliario addetto
alla  rianimazione  deve  prevedere  posti  di  capo-sala, infermieri
professionali specializzati in numero tale da assicurare un tempo
  minimo  di  assistenza  effettiva per malato di 420 minuti nelle 24
  ore.
La dotazione organica del personale tecnico sanitario ausiliario ed
esecutivo  da  assegnare al servizio deve essere stabilita secondo le
effettive esigenze del servizio stesso.