Art. 19.
                           Poliambulatori

  Gli   ospedali  devono  essere  dotati  di  servizi  ambulatoriali,
distinti  per  la  medicina,  la  chirurgia e le specialita', siti in
locali idonei, debitamente attrezzati e adeguatamente recettivi.
  Gli ambulatori sono di regola riuniti in poliambulatorio e comunque
reciprocamente collegati, organizzativamente e funzionalmente.
  Il  funzionamento  tecnico  degli  ambulatori  e'  disciplinato dai
regolamenti interni.
  I   servizi   di   ambulatorio,   quando   esista   una   divisione
corrispondente  sono  diretti  dal primario di questa, coadiuvato dal
personale   facente   parte   dell'organico  sanitario  della  stessa
divisione.
  Qualora  non  esista  la possibilita' di collocare i poliambulatori
nella  sede  dell'ospedale, puo' essere temporaneamente consentita la
dislocazione  dei medesimi in locali viciniori, previa autorizzazione
del medico provinciale.
  L'ente ospedaliero puo' istituire ambulatori di specialita' diverse
da quelle delle divisioni di diagnosi e cura esistenti nell'ospedale,
ove cio' sia previsto dal piano regionale ospedaliero, incaricando un
primario  o  un  aiuto  o  un  assistente  di  ruolo della materia in
servizio  presso ospedali viciniori ovvero, in mancanza, un sanitario
munito  della relativa specializzazione. Lo specialista ambulatoriale
deve  corrispondere anche alle richieste di consulenza dei servizi di
diagnosi e cura dell'ospedale.
  L'infermo  visitato  dallo specialista ambulatoriale, qualora abbia
bisogno  di assistenza specialistica continua, deve essere ricoverato
presso  un  ospedale  provvisto di divisione o sezione della relativa
specialita'.
  Gli  ambulatori  devono  essere  utilizzati anche per la assistenza
post-ospedaliera dei dimessi.
  I sanitari addetti all'ambulatorio, qualora lo ritengano necessario
richiedono  la  consulenza  dei  sanitari dell'ospedale, i quali sono
tenuti a prestarla.
  I  locali destinati ad ambulatori o poliambulatori sono utilizzati,
in  orari  opportuni, anche per la libera attivita' professionale dei
medici ospedalieri.
  I  servizi  ambulatoriali e poliambulatoriali sono coordinati dalla
direzione sanitaria.
  Tali  servizi  costituiscono  strumenti  per la difesa attiva della
salute  del  cittadino  in  coordinamento con l'attivita' delle altre
istituzioni sanitarie locali, nel quadro delle prescrizioni del piano
regionale ospedaliero.