Art. 20. Servizio di recupero e rieducazione funzionale Il servizio di recupero e di rieducazione funzionale, unico per tutte le necessita' dell'ospedale, e' istituito su indicazione del piano regionale ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli ospedali specializzati ortopedico-traumatologici, geriatrici, e per gli ospedali specializzati di riabilitazione funzionale. Quando il piano regionale ospedaliero lo preveda il servizio puo' essere istituito anche in ospedali provinciali, di zona, per lungodegenti e convalescenti. La dotazione organica del personale addetto al servizio sara' proporzionata alla entita' delle prestazioni richieste, ivi comprese quelle dei primari dei reparti di cura. - Il personale sanitario ausiliario addetto al servizio e' costituito da terapisti della riabilitazione in numero tale da soddisfare le necessita' delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. Qualora il servizio di fisioterapia non sia espletato nell'ambito del servizio di radiologia, puo' essere annesso al servizio di recupero e rieducazione funzionale.