Art. 20.
           Servizio di recupero e rieducazione funzionale

  Il  servizio  di  recupero  e di rieducazione funzionale, unico per
tutte  le  necessita'  dell'ospedale, e' istituito su indicazione del
piano  regionale  ospedaliero  per  gli  ospedali  regionali, per gli
ospedali  specializzati  ortopedico-traumatologici, geriatrici, e per
gli ospedali specializzati di riabilitazione funzionale.
  Quando  il  piano regionale ospedaliero lo preveda il servizio puo'
essere   istituito  anche  in  ospedali  provinciali,  di  zona,  per
lungodegenti e convalescenti.
  La  dotazione  organica  del  personale  addetto  al servizio sara'
proporzionata  alla entita' delle prestazioni richieste, ivi comprese
quelle  dei  primari  dei  reparti  di cura. - Il personale sanitario
ausiliario  addetto  al  servizio  e'  costituito  da terapisti della
riabilitazione  in  numero  tale  da  soddisfare  le necessita' delle
prestazioni ospedaliere e ambulatoriali.
  Qualora  il  servizio di fisioterapia non sia espletato nell'ambito
del  servizio  di  radiologia,  puo'  essere  annesso  al servizio di
recupero e rieducazione funzionale.