Art. 22.
                          Farmacia interna

  Gli  ospedali  regionali  e  provinciali  devono  essere dotati del
servizio di farmacia interna.
  Tale servizio svolge i seguenti compiti:
    a)  preparazioni  galeniche  e  farmaceutiche  secondo  le  norme
previste  dalle  leggi  sanitarie  e, ove richiesto, preparazione dei
reattivi coloranti e soluzioni titolate;
    b) distribuzione delle specialita' medicinali e dei diagnostici;
    c)   distribuzione  dei  materiali  sterili  e  non  sterili,  di
medicazione, delle siringhe, dei presidi sanitari e simili;
    d)   controllo  analitico,  secondo  le  norme  della  farmacopea
ufficiale,  delle  sostanze  medicamentose  usate  e del materiale di
medicazione;
    e)  controllo  bromatologico  e merceologico inerente al servizio
ospedaliero;
    f)  informazione  al  corpo  sanitario  delle caratteristiche dei
materiali   usati   nel   trattamento   dei  malati  e  nell'uso  dei
disinfettanti.
  Negli ospedali di zona, ove non sia possibile istituire il servizio
farmaceutico  autonomo, deve essere istituito un armadio farmaceutico
sotto il controllo del direttore sanitario.
  La  dotazione  organica dei farmacisti ospedalieri deve prevedere i
seguenti posti:
    un direttore di farmacia;
    farmacisti collaboratori:
      almeno  uno  ogni  700  posti-letto  negli ospedali regionali e
provinciali;
      almeno uno ogni 900 posti-letto negli ospedali per lungodegenti
e convalescenti.
  Negli  ospedali di zona il servizio farmaceutico, ove sia previsto,
e'  diretto  da  un  direttore  di  farmacia,  il  quale  puo' essere
coadiuvato da farmacisti collaboratori.
  La  dotazione  organica  del  personale  tecnico  ed esecutivo deve
essere rapportata alle reali esigenze del servizio stesso.
  Il  direttore  di farmacia dirige la farmacia interna dell'ospedale
ed e' responsabile del buon andamento del servizio e del materiale in
deposito; egli, in particolare, ha le seguenti attribuzioni:
    sorveglia  le preparazioni galeniche nonche' quelle dei reattivi,
dei coloranti e delle soluzioni titolate richieste;
    organizza  i  controlli  analitici  delle  sostanze medicamentose
usate  e  del  materiale  di  medicazione,  ai sensi della farmacopea
ufficiale, nonche' i controlli bromatologici e merceologici;
    provvede,  con  periodiche  ispezioni,  al controllo degli armadi
farmaceutici delle divisioni, sezioni e dei servizi, anche per quanto
riguarda  l'osservanza  delle  disposizioni  sugli stupefacenti e sui
veleni;  di  queste  ispezioni  redige  verbale  da  trasmettere alla
direzione sanitaria;
    vigila  su  tutti gli adempimenti amministrativi e contabili e ne
cura l'osservanza, da parte del personale dipendente;
    vigila sull'operosita' e disciplina dei farmacisti, del personale
tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato al servizio;
    redige,  ogni  anno,  la  relazione  tecnico-amministrativa sulle
attivita'   della  farmacia,  comprese  quelle  concernenti  studi  e
ricerche scientifiche;
   assolve alla funzione didattica, per quanto di sua competenza;
    sottopone  all'approvazione  del  consiglio  dei  sanitari  o del
consiglio  sanitario centrale il formulario da adottare nell'ospedale
e  formula  le  proposte  per  le  preparazioni  farmaceutiche di uso
generale,  anche  allo  scopo  di  disciplinare i consumi e ridurre i
costi del servizio;
    presta la sua consulenza nell'ambito ospedaliero, ove richiesto;
    provvede  ad  ogni  altro  adempimento  previsto  da  leggi  o da
regolamenti.
  Il  farmacista  collaboratore  coadiuva il direttore della farmacia
nel servizio, in particolare per quel che riguarda:
    preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e soluzioni titolate;
    controlli e distribuzione dei materiali di competenza e controlli
delle analisi bromatologiche e merceologiche;
    studi  di  medicamenti  di  forme  farmaceutiche  particolari, in
collaborazione coi sanitari curanti;
    statistiche   dei  consumi  e  dei  costi  relativi  al  servizio
farmaceutico;
    controllo  delle merci in entrata e in uscita dai magazzini della
farmacia;
    ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti.