Art. 22. Farmacia interna Gli ospedali regionali e provinciali devono essere dotati del servizio di farmacia interna. Tale servizio svolge i seguenti compiti: a) preparazioni galeniche e farmaceutiche secondo le norme previste dalle leggi sanitarie e, ove richiesto, preparazione dei reattivi coloranti e soluzioni titolate; b) distribuzione delle specialita' medicinali e dei diagnostici; c) distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle siringhe, dei presidi sanitari e simili; d) controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione; e) controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero; f) informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel trattamento dei malati e nell'uso dei disinfettanti. Negli ospedali di zona, ove non sia possibile istituire il servizio farmaceutico autonomo, deve essere istituito un armadio farmaceutico sotto il controllo del direttore sanitario. La dotazione organica dei farmacisti ospedalieri deve prevedere i seguenti posti: un direttore di farmacia; farmacisti collaboratori: almeno uno ogni 700 posti-letto negli ospedali regionali e provinciali; almeno uno ogni 900 posti-letto negli ospedali per lungodegenti e convalescenti. Negli ospedali di zona il servizio farmaceutico, ove sia previsto, e' diretto da un direttore di farmacia, il quale puo' essere coadiuvato da farmacisti collaboratori. La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve essere rapportata alle reali esigenze del servizio stesso. Il direttore di farmacia dirige la farmacia interna dell'ospedale ed e' responsabile del buon andamento del servizio e del materiale in deposito; egli, in particolare, ha le seguenti attribuzioni: sorveglia le preparazioni galeniche nonche' quelle dei reattivi, dei coloranti e delle soluzioni titolate richieste; organizza i controlli analitici delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione, ai sensi della farmacopea ufficiale, nonche' i controlli bromatologici e merceologici; provvede, con periodiche ispezioni, al controllo degli armadi farmaceutici delle divisioni, sezioni e dei servizi, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sugli stupefacenti e sui veleni; di queste ispezioni redige verbale da trasmettere alla direzione sanitaria; vigila su tutti gli adempimenti amministrativi e contabili e ne cura l'osservanza, da parte del personale dipendente; vigila sull'operosita' e disciplina dei farmacisti, del personale tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato al servizio; redige, ogni anno, la relazione tecnico-amministrativa sulle attivita' della farmacia, comprese quelle concernenti studi e ricerche scientifiche; assolve alla funzione didattica, per quanto di sua competenza; sottopone all'approvazione del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale il formulario da adottare nell'ospedale e formula le proposte per le preparazioni farmaceutiche di uso generale, anche allo scopo di disciplinare i consumi e ridurre i costi del servizio; presta la sua consulenza nell'ambito ospedaliero, ove richiesto; provvede ad ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti. Il farmacista collaboratore coadiuva il direttore della farmacia nel servizio, in particolare per quel che riguarda: preparazioni galeniche, reattivi, coloranti e soluzioni titolate; controlli e distribuzione dei materiali di competenza e controlli delle analisi bromatologiche e merceologiche; studi di medicamenti di forme farmaceutiche particolari, in collaborazione coi sanitari curanti; statistiche dei consumi e dei costi relativi al servizio farmaceutico; controllo delle merci in entrata e in uscita dai magazzini della farmacia; ogni altro adempimento previsto da leggi o da regolamenti.