Art. 23. Servizio di virologia Negli ospedali generali regionali e negli ospedali regionali specializzati in malattie infettive deve essere istituito un servizio di virologia che provvede alle indagini virologiche sia per gli stessi ospedali, sia per gli altri ospedali e per le istituzioni sanitarie locali esistenti nell'ambito del territorio da essi servito. Il servizio di virologia e' diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le necessita' del servizio stesso.