Art. 23.
                        Servizio di virologia

  Negli  ospedali  generali  regionali  e  negli  ospedali  regionali
specializzati in malattie infettive deve essere istituito un servizio
di  virologia  che  provvede  alle  indagini  virologiche sia per gli
stessi  ospedali,  sia  per  gli  altri ospedali e per le istituzioni
sanitarie   locali  esistenti  nell'ambito  del  territorio  da  essi
servito.
  Il  servizio  di virologia e' diretto da un primario, coadiuvato da
aiuti  ed  assistenti  e da personale tecnico e sanitario ausiliario,
secondo le necessita' del servizio stesso.