Art. 24.
    Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere

  Gli ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento
e conservazione di parti di cadavere.
  Tale  servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per
il  prelievo  e  la  conservazione,  in ambiente sterile, di organi o
parti  di  cadavere  che,  in base alle leggi vigenti, possono essere
utilizzati per trapianti umani.
  La  direzione  organizzativa  di  detto  servizio  e' affidata alla
sovraintendenza o alla direzione sanitaria.