Art. 24. Servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere Gli ospedali regionali devono istituire un servizio di prelevamento e conservazione di parti di cadavere. Tale servizio deve essere dotato di adeguati locali attrezzati per il prelievo e la conservazione, in ambiente sterile, di organi o parti di cadavere che, in base alle leggi vigenti, possono essere utilizzati per trapianti umani. La direzione organizzativa di detto servizio e' affidata alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria.