Art. 25.
      Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali

  Negli  ospedali  regionali  deve  essere  istituito  un servizio di
medicina legale e delle assicurazioni sociali;
  negli  ospedali  provinciali  l'istituzione  di  tale  servizio  e'
facoltativa.
  Detto  servizio,  qualora  non  sia autonomo, puo' essere aggregato
alla  sovraintendenza o alla direzione sanitaria. Ad esso e' preposto
un   medico  ospedaliero  specialista  in  medicina  legale  e  delle
assicurazioni,   con   qualifica  ragguagliata  alla  importanza  del
servizio stesso.