Art. 25. Servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali Negli ospedali regionali deve essere istituito un servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali; negli ospedali provinciali l'istituzione di tale servizio e' facoltativa. Detto servizio, qualora non sia autonomo, puo' essere aggregato alla sovraintendenza o alla direzione sanitaria. Ad esso e' preposto un medico ospedaliero specialista in medicina legale e delle assicurazioni, con qualifica ragguagliata alla importanza del servizio stesso.