Art. 26.
               Servizio di neuropsichiatria infantile

  Gli   ospedali  regionali  e  provinciali,  secondo  le  necessita'
nosologiche,   possono  istituire  un  servizio  di  neuropsichiatria
infantile.
  Il  servizio puo' essere organizzato in modo autonomo oppure essere
costituito da una sezione organica della divisione di neurologia, con
personale proprio.