Art. 27.
                        Servizio di dietetica

  Negli  ospedali  regionali  e  provinciali puo' essere istituito un
servizio di dietetica.
  A  detto  servizio  e' preposto un medico specialista in dietetica,
con  qualifica  ragguagliata  all'importanza  del  servizio;  ove  le
dimensioni dell'ospedale non consentano un servizio autonomo, esso e'
espletato sotto la vigilanza del direttore sanitario.
  Il  medico  dietista  e'  coadiuvato  da personale specializzato in
dietetica o dietologia.