Art. 27. Servizio di dietetica Negli ospedali regionali e provinciali puo' essere istituito un servizio di dietetica. A detto servizio e' preposto un medico specialista in dietetica, con qualifica ragguagliata all'importanza del servizio; ove le dimensioni dell'ospedale non consentano un servizio autonomo, esso e' espletato sotto la vigilanza del direttore sanitario. Il medico dietista e' coadiuvato da personale specializzato in dietetica o dietologia.