Art. 28.
              Servizi di assistenza sanitaria e sociale

  Gli  ospedali  regionali  e  provinciali  possono istituire servizi
distinti  di  assistenza  sanitaria e di assistenza sociale in favore
degli assistiti cui sono addetti rispettivamente assistenti sanitarie
visitatrici e assistenti sociali.
  La  dotazione organica di tale personale e' stabilita dal consiglio
di  amministrazione,  sentito  il parere del consiglio dei sanitari e
delle organizzazioni sindacali interessate.