Art. 29. Servizio di emodialisi Negli ospedali generali e specializzati, puo' essere istituito un servizio di emodialisi organizzato come sezione aggregata ad una divisione affine o come sezione autonoma. Il piano regionale ospedaliero determina gli ospedali presso i quali l'istituzione di detto servizio e' obbligatoria. Al servizio e' preposto, secondo la sua importanza, un medico specialista con la qualifica di primario o di aiuto, coadiuvato da assistenti. Nel caso di servizio autonomo retto da un aiuto specialista, questi deve avere conseguito l'idoneita' a primario e allo stesso e' attribuita la qualifica di capo del servizio.