Art. 29.
                       Servizio di emodialisi

  Negli  ospedali  generali e specializzati, puo' essere istituito un
servizio  di  emodialisi  organizzato  come  sezione aggregata ad una
divisione affine o come sezione autonoma.
  Il  piano  regionale  ospedaliero  determina  gli ospedali presso i
quali l'istituzione di detto servizio e' obbligatoria.
  Al  servizio  e'  preposto,  secondo  la  sua importanza, un medico
specialista  con  la  qualifica di primario o di aiuto, coadiuvato da
assistenti.
  Nel caso di servizio autonomo retto da un aiuto specialista, questi
deve  avere  conseguito  l'idoneita'  a  primario  e  allo  stesso e'
attribuita la qualifica di capo del servizio.