Art. 30.
                    Servizio di medicina nucleare

  Negli  ospedali  regionali nei quali il piano regionale ospedaliero
preveda   un   servizio  di  medicina  nucleare  questo  puo'  essere
organizzato  come  servizio  autonomo  o  come  servizio aggregato al
servizio  di  radiologia.  Nel  primo  caso la dotazione organica del
personale  addetto al servizio di medicina nucleare deve prevedere un
primario, un aiuto e due assistenti.
  In tutti gli altri ospedali nei quali si faccia uso di radionuclidi
non sigillati il loro impiego e' sotto la diretta responsabilita' del
primario radiologo.