Art. 30. Servizio di medicina nucleare Negli ospedali regionali nei quali il piano regionale ospedaliero preveda un servizio di medicina nucleare questo puo' essere organizzato come servizio autonomo o come servizio aggregato al servizio di radiologia. Nel primo caso la dotazione organica del personale addetto al servizio di medicina nucleare deve prevedere un primario, un aiuto e due assistenti. In tutti gli altri ospedali nei quali si faccia uso di radionuclidi non sigillati il loro impiego e' sotto la diretta responsabilita' del primario radiologo.