Art. 31. Servizio di cardiologia Il piano regionale prevede la organizzazione dei servizi cardiologici a livello degli ospedali regionali, provinciali e zonali, nonche' negli ospedali specializzati e per lungodegenti. Negli ospedali regionali sono di regola costituite divisioni specializzate di cardiologia e di chirurgia cardiovascolare o toracica, comprendenti una sezione speciale per la cura cardiologica intensiva, un laboratorio per l'espletamento delle indagini strumentali a favore di tutti gli assistiti dall'ospedale, ed un laboratorio di cardiologia sperimentale. Negli ospedali provinciali il servizio cardiologico e' di regola autonomo. Negli ospedali di zona il servizio cardiologico e' di regola aggregato alla divisione di medicina ed espleta le indagini diagnostiche cardiovascolari, ad eccezione di quelle emodinamiche comportanti cateterismo cardiaco, e le terapie elettriche di competenza; esplica inoltre il servizio ambulatoriale. La dotazione organica del personale sanitario addetto alla divisione di cardiologia, oltre a quanto previsto per le divisioni Specialistiche, comprende, per le sezioni di cura cardiologica intensiva, assistenti in numero tale da assicurare un apposito servizio di guardia continuativo e, per il laboratorio di esami cardiologici strumentali, un aiuto ed almeno un assistente per ogni 500 posti letto. In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti organici devono prevedere un adeguato numero di tecnici di fisiopatologia.