Art. 31.
                       Servizio di cardiologia

  Il   piano   regionale   prevede   la  organizzazione  dei  servizi
cardiologici  a  livello  degli  ospedali  regionali,  provinciali  e
zonali, nonche' negli ospedali specializzati e per lungodegenti.
  Negli  ospedali  regionali  sono  di  regola  costituite  divisioni
specializzate   di  cardiologia  e  di  chirurgia  cardiovascolare  o
toracica,  comprendenti una sezione speciale per la cura cardiologica
intensiva,   un   laboratorio   per   l'espletamento  delle  indagini
strumentali  a  favore  di  tutti  gli assistiti dall'ospedale, ed un
laboratorio di cardiologia sperimentale.
  Negli  ospedali  provinciali  il servizio cardiologico e' di regola
autonomo.
  Negli  ospedali  di  zona  il  servizio  cardiologico  e' di regola
aggregato   alla   divisione  di  medicina  ed  espleta  le  indagini
diagnostiche  cardiovascolari,  ad  eccezione  di quelle emodinamiche
comportanti   cateterismo   cardiaco,  e  le  terapie  elettriche  di
competenza; esplica inoltre il servizio ambulatoriale.
  La   dotazione   organica  del  personale  sanitario  addetto  alla
divisione  di  cardiologia,  oltre a quanto previsto per le divisioni
Specialistiche,  comprende,  per  le  sezioni  di  cura  cardiologica
intensiva,  assistenti  in  numero  tale  da  assicurare  un apposito
servizio  di  guardia  continuativo  e,  per  il laboratorio di esami
cardiologici  strumentali,  un aiuto ed almeno un assistente per ogni
500 posti letto.
  In  relazione  alla  dotazione  organica  del personale sanitario i
regolamenti  organici  devono prevedere un adeguato numero di tecnici
di fisiopatologia.