Art. 32. Servizio di fisiopatologia respiratoria Negli ospedali generali e specializzati, nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire un particolare servizio di diagnostica strumentale per la fisiopatologia respiratoria, questo puo' essere organizzato o come laboratorio speciale della divisione pneumologica, che puo' essere istituita presso ospedali regionali e provinciali, o di tisiopneumatologia, laddove esista, o come servizio aggregato ad una divisione di medicina generale oppure come servizio autonomo, collegato funzionalmente con le divisioni interessate. Al servizio e' preposto un medico specialista pneumologo o pneumotisiologo, con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da assistenti. Nel caso di servizio autonomo, l'aiuto specialista deve aver conseguito l'idoneita' a primario nella stessa disciplina e allo stesso e' attribuita la qualifica di capo del servizio.