Art. 32.
               Servizio di fisiopatologia respiratoria

  Negli  ospedali  generali  e  specializzati,  nei  quali  il  piano
regionale  ospedaliero  ritenga  necessario  istituire un particolare
servizio   di   diagnostica   strumentale   per   la   fisiopatologia
respiratoria,  questo  puo'  essere  organizzato  o  come laboratorio
speciale  della  divisione  pneumologica,  che  puo' essere istituita
presso  ospedali  regionali  e  provinciali, o di tisiopneumatologia,
laddove  esista,  o  come  servizio  aggregato  ad  una  divisione di
medicina   generale   oppure   come   servizio   autonomo,  collegato
funzionalmente con le divisioni interessate.
  Al   servizio  e'  preposto  un  medico  specialista  pneumologo  o
pneumotisiologo,  con qualifica non inferiore ad aiuto, coadiuvato da
assistenti.
  Nel  caso  di  servizio  autonomo,  l'aiuto  specialista  deve aver
conseguito  l'idoneita'  a  primario  nella  stessa disciplina e allo
stesso e' attribuita la qualifica di capo del servizio.