Art. 34. Servizio di fisica sanitaria Negli ospedali generali o specializzati nei quali il piano regionale ospedaliero ritenga necessario istituire un servizio di fisica sanitaria per la risoluzione di problemi di fisica nelle applicazioni dell'elettronica e nello impiego di isotopi radioattivi e di sorgenti di radiazioni per la terapia, la diagnostica e la ricerca e nella sorveglianza fisica per la protezione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, questo puo' essere organizzato come servizio autonomo o come servizio aggregato al servizio di radiologia. A tale servizio sono addetti coadiutori ed assistenti fisici e, nel caso di servizio autonomo, questo e' retto da un direttore fisico coadiuvato, secondo le esigenze del servizio, anche da personale tecnico.