Art. 34.
                    Servizio di fisica sanitaria

  Negli   ospedali  generali  o  specializzati  nei  quali  il  piano
regionale  ospedaliero  ritenga  necessario  istituire un servizio di
fisica  sanitaria  per  la  risoluzione  di  problemi di fisica nelle
applicazioni  dell'elettronica e nello impiego di isotopi radioattivi
e  di  sorgenti  di  radiazioni  per  la terapia, la diagnostica e la
ricerca  e  nella  sorveglianza  fisica  per  la  protezione contro i
pericoli  delle radiazioni ionizzanti, questo puo' essere organizzato
come  servizio  autonomo  o  come  servizio  aggregato al servizio di
radiologia.
  A tale servizio sono addetti coadiutori ed assistenti fisici e, nel
caso  di  servizio  autonomo,  questo e' retto da un direttore fisico
coadiuvato,  secondo  le  esigenze  del  servizio, anche da personale
tecnico.