Art. 35. Servizio di assistenza religiosa Gli ospedali devono disporre di un servizio di assistenza religiosa. L'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica e' determinato dai regolamenti interni, deliberati dagli enti ospedalieri, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio. L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa agli infermi e' stabilita d'accordo con la direzione sanitaria, in modo che qualsiasi cerimonia o manifestazione religiosa sia coordinata con i servizi ospedalieri. Tutto il personale e' tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria le richieste di assistenza religiosa a lui rivolte da infermi di qualunque religione. La direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione diversa dalla cattolica secondo la richiesta dell'infermo. Il relativo onere e' a carico dell'ente ospedaliero.