Art. 35.
                  Servizio di assistenza religiosa

  Gli   ospedali   devono  disporre  di  un  servizio  di  assistenza
religiosa.
  L'ordinamento  del  servizio  di  assistenza religiosa cattolica e'
determinato   dai   regolamenti   interni,   deliberati   dagli  enti
ospedalieri,  d'intesa  con  gli  ordinari  diocesani  competenti per
territorio.
  L'organizzazione  interna dell'assistenza religiosa agli infermi e'
stabilita d'accordo con la direzione sanitaria, in modo che qualsiasi
cerimonia  o  manifestazione  religiosa  sia coordinata con i servizi
ospedalieri.
  Tutto il personale e' tenuto a trasmettere alla direzione sanitaria
le  richieste  di  assistenza  religiosa  a lui rivolte da infermi di
qualunque religione.
  La  direzione sanitaria provvede a reperire i ministri di religione
diversa dalla cattolica secondo la richiesta dell'infermo.
  Il relativo onere e' a carico dell'ente ospedaliero.