Art. 36.
                   Centri per le malattie sociali

  Nel  quadro  del  piano  regionale  ospedaliero  l'ente ospedaliero
istituisce   e   gestisce,   nell'interno   o  all'esterno  dei  suoi
stabilimenti,  oltre  che  ambulatori, dispensari, consultori, centri
per  le  malattie sociali, ai sensi delle vigenti disposizioni, sotto
la vigilanza del Ministero della sanita'.
  I  centri,  variamente strutturati a seconda del livello operativo,
devono  avere  apposita  dotazione  organica  di  personale sanitario
ospedaliero.
  I   centri   operanti   all'interno  dell'ospedale  sono  collegati
funzionalmente con le rispettive divisioni.