Art. 28.
       Diritto alla stabilita' e all'esercizio delle funzioni

  Il  dipendente  ha  diritto  alla  permanenza  in servizio sirio al
raggiungimento  dei  limiti  stabiliti dal presente decreto, salve le
circostanze previste come motivi di cessazione del rapporto.
  Il  dipendente  ha  diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla
sua  qualifica.  Qualora  un  posto  di  ruolo  cui  corrisponda  una
pluralita'  di funzioni venga scisso, con deliberazione del consiglio
di amministrazione, in piu' posti, il titolare del preesistente posto
di  ruolo  ha  diritto  di  opzione  fra  i due o piu' posti di nuova
istituzione.
  Il  dipendente ha diritto ad essere qualificato, tanto nei rapporti
di   servizio   che   nelle   pubblicazioni   ufficiali,  col  titolo
conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione.
  Il  dipendente  puo'  essere  trasferito,  per motivate esigenze di
servizio,  a  qualunque  altra  funzione  purche' corrispondente alla
qualifica che riveste e al ruolo cui appartiene, sentito il consiglio
sanitario  centrale  o  il  consiglio  dei  sanitari per il personale
sanitario  e  la  commissione  consultiva  di  cui all'art. 56 per le
restanti categorie.
  Il   trasferimento   puo'   altresi'   essere  disposto  a  domanda
dell'interessato.
  Per  motivi  di  salute  il  dipendente, compatibilmente con il suo
stato,  fisico,  ha  diritto  di  essere impiegato temporaneamente in
altro incarico corrispondente al suo grado e alla sua carriera.