Art. 28. Diritto alla stabilita' e all'esercizio delle funzioni Il dipendente ha diritto alla permanenza in servizio sirio al raggiungimento dei limiti stabiliti dal presente decreto, salve le circostanze previste come motivi di cessazione del rapporto. Il dipendente ha diritto ad esercitare le funzioni inerenti alla sua qualifica. Qualora un posto di ruolo cui corrisponda una pluralita' di funzioni venga scisso, con deliberazione del consiglio di amministrazione, in piu' posti, il titolare del preesistente posto di ruolo ha diritto di opzione fra i due o piu' posti di nuova istituzione. Il dipendente ha diritto ad essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione. Il dipendente puo' essere trasferito, per motivate esigenze di servizio, a qualunque altra funzione purche' corrispondente alla qualifica che riveste e al ruolo cui appartiene, sentito il consiglio sanitario centrale o il consiglio dei sanitari per il personale sanitario e la commissione consultiva di cui all'art. 56 per le restanti categorie. Il trasferimento puo' altresi' essere disposto a domanda dell'interessato. Per motivi di salute il dipendente, compatibilmente con il suo stato, fisico, ha diritto di essere impiegato temporaneamente in altro incarico corrispondente al suo grado e alla sua carriera.