Art. 29.
               Garanzia per la responsabilita' civile

  Le  amministrazioni  ospedaliere  debbono  garantire  l'ente  e  il
personale  dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per
la  responsabilita'  civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da
azioni  giudiziarie  promosse  da  terzi,  ivi  comprese  le spese di
giudizio  relativamente  alla loro attivita' di servizio ospedaliero,
senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo.