Art. 29. Garanzia per la responsabilita' civile Le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente e il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attivita' di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo.