Art. 30.
                       Garanzie per infortuni

  Le   amministrazioni   ospedaliere   sono   tenute   ad  assicurare
adeguatamente  a  loro  spese  il  personale  dipendente  contro  gli
infortuni  e  le  malattie  riportati  in  servizio  e  per  causa di
servizio,  ivi  compresi i casi di invalidita' permanente o di morte,
con  relative  reversibilita',  a  norma  delle  vigenti disposizioni
legislative in materia.
  Per  i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche,
si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia.