Art. 30. Garanzie per infortuni Le amministrazioni ospedaliere sono tenute ad assicurare adeguatamente a loro spese il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie riportati in servizio e per causa di servizio, ivi compresi i casi di invalidita' permanente o di morte, con relative reversibilita', a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia. Per i dipendenti che facciano uso di apparecchiature radiologiche, si fa riferimento alle leggi speciali vigenti in materia.