Art. 31.
              Trattamento assistenziale e previdenziale

  I  dipendenti dell'ente, di ruolo e non di ruolo, sono iscritti, ai
fini  del  trattamento  di quiescenza, alle rispettive casse pensioni
facenti  parte  degli  istituti di previdenza presso il Ministero del
tesoro  e,  ai  fini  dell'assistenza  propria  e dei familiari e del
trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai
dipendenti locali.