Art. 32. Medicina preventiva e sociale Tutti i dipendenti ospedalieri sono sottoposti, di regola ogni cinque anni, a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e di laboratorio per finalita' di medicina sociale e preventiva. I dipendenti addetti a quei particolari servizi che comportino maggiori rischi e pericoli per la propria salute sono sottoposti ai predetti esami almeno ogni due anni. I risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente dalla direzione sanitaria a ciascun dipendente. I dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti allo studio dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi ed appropriati mezzi di tutela sanitaria del personale.