Art. 32.
                    Medicina preventiva e sociale

  Tutti  i  dipendenti  ospedalieri  sono  sottoposti, di regola ogni
cinque  anni,  a speciali accertamenti ed esami clinici strumentali e
di laboratorio per finalita' di medicina sociale e preventiva.
  I  dipendenti  addetti  a  quei  particolari servizi che comportino
maggiori  rischi  e pericoli per la propria salute sono sottoposti ai
predetti esami almeno ogni due anni.
  I  risultati diagnostici individuali sono comunicati riservatamente
dalla direzione sanitaria a ciascun dipendente.
  I  dati generali ricavati dai predetti accertamenti sono sottoposti
allo  studio  dei competenti uffici per una lotta efficace alle cause
delle malattie professionali e per la ricerca di nuovi ed appropriati
mezzi di tutela sanitaria del personale.