Art. 33. Trattamento economico Il trattamento economico, compreso quello per il servizio a tempo pieno del personale medico con funzioni di diagnosi e cura, e gli istituti normativi di carattere economico, sono stabiliti, previ accordi nazionali fra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dalle singole amministrazioni con deliberazioni soggette ai controlli di legge.