Art. 33.
                        Trattamento economico

  Il  trattamento  economico, compreso quello per il servizio a tempo
pieno  del  personale  medico  con funzioni di diagnosi e cura, e gli
istituti  normativi  di  carattere  economico,  sono stabiliti, previ
accordi  nazionali  fra  i sindacati e le associazioni rappresentanti
gli enti ospedalieri, dalle singole amministrazioni con deliberazioni
soggette ai controlli di legge.