Art. 34.
                   Valutazione di servizi prestati

  Nel  passaggio  da  un  ospedale  ad un altro, il servizio di ruolo
precedentemente   prestato  dal  personale  ospedaliero  deve  essere
valutato  per  intero  ai  fini degli aumenti periodici di stipendio,
nonche' ai fini del trattamento di quiescenza.
  Gli  accordi  nazionali di cui all'ultimo comma dello art. 40 della
legge  12  febbraio  1968, n. 132, disciplinano il riconoscimento del
servizio non di ruolo prestato dal personale ospedaliero, ai fini
  degli   aumenti   periodici  di  stipendio  e  del  trattamento  di
  quiescenza.
In caso di godimento di maggior stipendio nella qualifica di
provenienza  e' attribuito un assegno personale utile a pensione pari
alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo.