Art. 34. Valutazione di servizi prestati Nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonche' ai fini del trattamento di quiescenza. Gli accordi nazionali di cui all'ultimo comma dello art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, disciplinano il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dal personale ospedaliero, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. In caso di godimento di maggior stipendio nella qualifica di provenienza e' attribuito un assegno personale utile a pensione pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo.