Art. 35.
                         Riposo settimanale

  Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di
regola,  deve  coincidere con la domenica e non presta servizio negli
altri giorni riconosciuti festivi.
  Qualora,  per  l'esigenza dell'amministrazione, il dipendente debba
prestare  servizio  in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto
di  astenersi  dal  lavoro  in  un  altro  giorno  feriale  stabilito
dall'amministrazione, sentito lo interessato.
  L'amministrazione   puo'  disporre  che  siano  eseguiti  turni  di
servizio  anche  nei  giorni festivi diversi dalla domenica, salvo il
diritto   del   dipendente   ai  compensi  stabiliti  per  il  lavoro
straordinario nella misura prevista per i giorni festivi.