Art. 36.
                          Congedo ordinario

  Il  dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un congedo
ordinario  da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
in un solo periodo o in non piu' di due periodi, che non eccedano nel
complesso la durata di trenta giorni lavorativi.
  Qualora,  per  eccezionali  esigenze di servizio, il dipendente non
possa godere del congedo durante l'anno solare, ha diritto di fruirne
entro il primo semestre dell'anno successivo.
  Ove  non  sia  maturato  un  anno  di  effettivo servizio nell'anno
solare,  il  congedo viene concesso in proporzione al numero dei mesi
di servizio gia' compiuti.
  Il  godimento  del  congedo  entro  l'anno  puo'  essere rinviato o
interrotto per eccezionali esigenze di servizio.
  Il  periodo  di  congedo e' aumentato di giorni 15 per il personale
comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.