Art. 38. Trattamento economico durante il congedo straordinario Durante il primo mese di congedo straordinario spettano al dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazione di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto. All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto nonche' l'eventuale eccedenza per carichi di famiglia dovuti dall'amministrazione militare. La dipendente che si trova in congedo straordinario per gravidanza e puerperio ha diritto, limitatamente al periodo compreso tra la fine del sesto mese di gravidanza e il secondo mese dopo il parto, al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale di lavoro straordinario.