Art. 38.
       Trattamento economico durante il congedo straordinario

  Durante   il  primo  mese  di  congedo  straordinario  spettano  al
dipendente  tutti  gli  assegni  escluse  le indennita' per servizi e
funzioni   di   carattere   speciale  o  per  prestazione  di  lavoro
straordinario;  per  il  secondo  mese  di  congedo straordinario gli
assegni predetti sono ridotti di un quinto.
  All'impiegato  in congedo straordinario per richiamo alle armi sono
corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto
nonche'   l'eventuale   eccedenza  per  carichi  di  famiglia  dovuti
dall'amministrazione militare.
  La  dipendente che si trova in congedo straordinario per gravidanza
e puerperio ha diritto, limitatamente al periodo compreso tra la fine
del  sesto  mese  di  gravidanza  e il secondo mese dopo il parto, al
pagamento  di  tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e
funzioni di carattere speciale di lavoro straordinario.