Art. 39.
                             Aspettativa

  Il  personale  puo'  essere  collocato  in aspettativa per servizio
militare,  per  motivi  di  famiglia,  per  infermita', per motivi di
studio,   per  elezione  a  cariche  pubbliche  non  compatibili  con
l'espletamento  delle  funzioni  ospedaliere  e  per trasferimento ad
altro  ente  ospedaliero  a  seguito  di  concorso,  limitatamente al
periodo di prova.
  Il   collocamento   in  aspettativa  e'  disposto  su  domanda  del
dipendente.  Puo'  essere disposto di ufficio per servizio militare o
per  infermita';  in  tale  caso  il  dipendente  puo'  richiedere di
usufruire  dei  congedi  straordinari  prima  di  essere collocato in
aspettativa.
  Non  puo' in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato
in aspettativa.
  Per  il  cumulo  di aspettative si applicano le norme vigenti per i
dipendenti dello Stato.