Art. 39. Aspettativa Il personale puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per motivi di famiglia, per infermita', per motivi di studio, per elezione a cariche pubbliche non compatibili con l'espletamento delle funzioni ospedaliere e per trasferimento ad altro ente ospedaliero a seguito di concorso, limitatamente al periodo di prova. Il collocamento in aspettativa e' disposto su domanda del dipendente. Puo' essere disposto di ufficio per servizio militare o per infermita'; in tale caso il dipendente puo' richiedere di usufruire dei congedi straordinari prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' in alcun caso disporsi del posto del dipendente collocato in aspettativa. Per il cumulo di aspettative si applicano le norme vigenti per i dipendenti dello Stato.