Art. 40.
                  Aspettativa per servizio militare

  Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva
e' collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.
  Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in
aspettativa  per  il  periodo eccedente i primi due mesi di richiamo;
per  il  tempo  eccedente  tale  periodo  compete  al  richiamato  lo
stipendio  piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre
gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
  Il  tempo  trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini
dell'anzianita'   di   servizio,  della  attribuzione  degli  aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.