Art. 40. Aspettativa per servizio militare Il personale chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.