Art. 41.
                 Aspettativa per motivi di famiglia

  Il  dipendente  che  aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di
famiglia deve presentare motivata domanda al presidente dell'ente.
  Esso  continua  a  prestare  servizio  fino a quando la aspettativa
stessa gli sia concessa.
  L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha
facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di
respingere  la  domanda, di ritardarne l'accoglimento o di ridurre la
durata della aspettativa richiesta.
  Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno.
  Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
  Il  tempo  trascorso  in  aspettativa per motivi di famiglia non e'
computato  ai  fini dell'anzianita', della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.