Art. 42.
                     Aspettativa per infermita'

  Decorso   il  periodo  di  congedo  straordinario  per  infermita',
l'aspettativa   e'  disposta  di  ufficio  o  a  domanda  quando  sia
accertata,   in   base   al   giudizio  di  un  medico  scelto  dalla
amministrazione,   l'esistenza   di   una   malattia   che  impedisca
temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
  Alle  visite  per  tale  accertamento  assiste un medico di fiducia
dell'interessato,  se  questi  ne  fa  domanda  e  si assume la spesa
relativa.
  L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per
la  quale  fu  disposto;  essa non puo' potrarsi per piu' di diciotto
mesi.
  L'amministrazione,   puo',   in   ogni   momento,   procedere  agli
accertamenti sanitari e, qualora sia accertato che lo stato di salute
lo consenta, il dipendente viene invitato a riprendere servizio.
  Al  termine  dell'aspettativa,  l'amministrazione deve disporre gli
opportuni accertamenti sanitari volti a stabilire la incondizionata
  idoneita'   fisica  del  dipendente  prima  della  riammissione  in
  servizio.
Il dipendente che non si presenti o non si faccia trovare o rifiuti
senza  giustificato  motivo  gli  accertamenti  sanitari  disposti  e
debitamente  notificati  dall'amministrazione prima della concessione
dell'aspettativa,   durante   o  dopo  l'aspettativa,  e'  dichiarato
decaduto.