Art. 43.
                      Denuncia dell'infermita'

  La  domanda  di  collocamento  in  aspettativa  per infermita' deve
essere  presentata  in  via gerarchica al presidente dell'ente e deve
essere  corredata  di  un  certificato medico nel quale devono essere
specificate la infermita' e la presumibile durata di questa.
  Il  dipendente  deve  indicare  nella  domanda  la dimora che avra'
durante  il  periodo  di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare le
eventuali variazioni.
  Durante  l'aspettativa  per  infermita'  il  dipendente  ha diritto
all'intero  stipendio  per  i primi dodici mesi ed alla meta' di esso
per  il  restante  periodo, conservando integralmente gli assegni per
carichi di famiglia.
  Il  tempo  trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per
intero  ai fini dell'anzianita' di servizio, della attribuzione degli
aumenti  periodici  di  stipendio  e  del trattamento di quiescenza e
previdenza.
  Qualora   l'infermita'   che   e'   motivo   dell'aspettativa   sia
riconosciuta  dipendente  da  causa  di servizio, permane inoltre per
tutto  il  periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti
gli   assegni,  escluse  le  indennita'  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario.
  Per  l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio sono
altresi'  a  carico  dell'amministrazione  tutte  le  spese  di cura,
comprese  quelle  per  ricoveri  in  istituti sanitari o per protesi,
nonche'  un  equo  indennizzo  per la perdita della integrita' fisica
eventualmente  subita  dal  dipendente,  calcolato  in  misura pari a
quello previsto per gli impiegati dello Stato.
  L'amministrazione ospedaliera, tenuta alle spese di cura, si rivale
in  tutto  od  in  parte  delle  somme  erogate  allo  stesso titolo,
recuperando quanto spetti all'interessato, quale dipendente dell'ente
ospedaliero, da istituti previdenziali ed assicurativi.
  L'equo  indennizzo e' ridotto della meta' se il dipendente consegua
anche  la  pensione  privilegiata.  Nel  caso in cui il dipendente al
quale  sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente,
per   la   stessa  causa,  il  collocamento  a  riposo  con  pensione
privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara'
recuperata  mediante  trattenute  mensili  sulla pensione, di importo
pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
  Va   inoltre  dedotto  dall'equo  indennizzo  quanto  eventualmente
percepito  dal  dipendente  in virtu' di assicurazione a carico dello
Stato o di altra pubblica amministrazione.
  Entro  cinque  anni  dalla data di comunicazione della liquidazione
dell'equo  indennizzo,  l'amministrazione  dell'ente ospedaliero, nel
caso di aggravamento della menomazione della integrita' fisica per la
quale  sia  stato  concesso  l'equo  indennizzo,  puo' provvedere, su
richiesta  del  dipendente  e  per  una  sola  volta,  alla revisione
dell'indennizzo   concesso.  In  tale  ipotesi  il  dipendente  sara'
sottoposto ad accertamenti sanitari.
  Nel  caso  in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra
menomazione dell'integrita' fisica si procede alla liquidazione di un
nuovo  indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri
in  una  delle  categorie  superiori  a  quella in base alla quale fu
liquidato  il  primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andra' detratto
quanto in precedenza liquidato.
  Nulla  puo'  essere  liquidato  al  dipendente  se  la  menomazione
dell'integrita'  fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di
lui.
  Il dipendente affetto da malattia contratta in servizio e' tenuto a
curarsi  e a presentarsi, ogni qualvolta gli venga richiesto, innanzi
all'apposita    commissione   medica   per   essere   sottoposto   ad
accertamenti.
  Un'infermita' o lesione non puo' essere riconosciuta come contratta
in  servizio  e dipendente da causa di servizio se l'accertamento non
e'  stato fatto, su domanda presentata dall'interessato al presidente
del  consiglio di amministrazione, da una commissione composta da due
sanitari  ospedalieri  e  presieduta  dal sovraintendente o direttore
sanitario.  Uno  dei  due  sanitari viene designato dall'interessato,
l'altro,    con    la    qualifica    di    primario,   e'   nominato
dall'amministrazione.
  Nella domanda, la quale deve essere presentata entro sei mesi dalla
data  in  cui  si  e'  verificato l'evento dannoso o da quella in cui
l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermita', il dipendente deve
indicare  specificatamente la natura dell'infermita', le circostanze,
le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze dannose.
  L'amministrazione  procede  d'ufficio quando risulti che un proprio
dipendente  abbia  riportato  lesioni  per  certa o presunta causa di
servizio  o  abbia  contratto  infermita' nell'esporsi per ragioni di
servizio  a  straordinarie cause morbose e che dette infermita' siano
tali  da  potere, anche in futuro, divenire causa di invalidita' o di
altra menomazione dell'integrita' fisica.
  L'amministrazione  che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta
a  conoscenza  dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte
le  indagini  ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la
natura  dell'infermita',  la  connessione  di questa con il servizio;
nonche' tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e
seguirono il sorgere dell'infermita'.
  La  commissione medica deve altresi' dichiarare se, a suo giudizio,
l'infermita'   di   cui   trattasi  costituisce  o  meno  impedimento
temporaneo  o  permanente  alla prestazione del servizio da parte del
dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il
collocamento   in  aspettativa  o  in  quiescenza,  nonche'  ai  fini
dell'equo  indennizzo, se l'infermita' di che trattasi abbia prodotto
nel  dipendente una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad
una  delle  categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 18
marzo 1968, n. 313.
  Qualora  l'interessato intenda impugnare il giudizio della predetta
commissione  la  questione  va  rimessa  all'esame  della commissione
prevista per l'accertamento della incapacita' professionale.
  Qualora   il  dipendente  non  possa  essere  adibito  al  servizio
originario  deve  essere  consentito l'impiego in servizi compatibili
con la menomazione riportata.
  Qualora  il  dipendente,  collocato  in  aspettativa per infermita'
dipendente  da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine
massimo  previsto,  riprendere  servizio,  viene  sottoposto  a nuovi
accertamenti  sanitari  da  parte  della  commissione medica di prima
istanza.
  Qualora,  a  seguito dei nuovi accertamenti sanitari, il dipendente
venga riconosciuto non idoneo al servizio, si procede all'istruttoria
per l'eventuale concessione della pensione privilegiata.
  In  caso  di  infortunio  sul  lavoro,  per i dipendenti assicurati
dall'istituto   nazionale   assicurazioni   infortuni   sul   lavoro,
l'accertamento  per la dipendenza da causa di servizio e per il grado
di  invalidita',  nonche'  i  relativi indennizzi, sono di competenza
dell'istituto assicuratore.