Art. 43. Denuncia dell'infermita' La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica al presidente dell'ente e deve essere corredata di un certificato medico nel quale devono essere specificate la infermita' e la presumibile durata di questa. Il dipendente deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni. Durante l'aspettativa per infermita' il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane inoltre per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni, escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio sono altresi' a carico dell'amministrazione tutte le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari o per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dal dipendente, calcolato in misura pari a quello previsto per gli impiegati dello Stato. L'amministrazione ospedaliera, tenuta alle spese di cura, si rivale in tutto od in parte delle somme erogate allo stesso titolo, recuperando quanto spetti all'interessato, quale dipendente dell'ente ospedaliero, da istituti previdenziali ed assicurativi. L'equo indennizzo e' ridotto della meta' se il dipendente consegua anche la pensione privilegiata. Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa. Va inoltre dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtu' di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione. Entro cinque anni dalla data di comunicazione della liquidazione dell'equo indennizzo, l'amministrazione dell'ente ospedaliero, nel caso di aggravamento della menomazione della integrita' fisica per la quale sia stato concesso l'equo indennizzo, puo' provvedere, su richiesta del dipendente e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo concesso. In tale ipotesi il dipendente sara' sottoposto ad accertamenti sanitari. Nel caso in cui il dipendente riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrita' fisica si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo se la menomazione complessiva che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andra' detratto quanto in precedenza liquidato. Nulla puo' essere liquidato al dipendente se la menomazione dell'integrita' fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui. Il dipendente affetto da malattia contratta in servizio e' tenuto a curarsi e a presentarsi, ogni qualvolta gli venga richiesto, innanzi all'apposita commissione medica per essere sottoposto ad accertamenti. Un'infermita' o lesione non puo' essere riconosciuta come contratta in servizio e dipendente da causa di servizio se l'accertamento non e' stato fatto, su domanda presentata dall'interessato al presidente del consiglio di amministrazione, da una commissione composta da due sanitari ospedalieri e presieduta dal sovraintendente o direttore sanitario. Uno dei due sanitari viene designato dall'interessato, l'altro, con la qualifica di primario, e' nominato dall'amministrazione. Nella domanda, la quale deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermita', il dipendente deve indicare specificatamente la natura dell'infermita', le circostanze, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze dannose. L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta causa di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per ragioni di servizio a straordinarie cause morbose e che dette infermita' siano tali da potere, anche in futuro, divenire causa di invalidita' o di altra menomazione dell'integrita' fisica. L'amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta a conoscenza dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio; nonche' tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere dell'infermita'. La commissione medica deve altresi' dichiarare se, a suo giudizio, l'infermita' di cui trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza, nonche' ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermita' di che trattasi abbia prodotto nel dipendente una menomazione dell'integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Qualora l'interessato intenda impugnare il giudizio della predetta commissione la questione va rimessa all'esame della commissione prevista per l'accertamento della incapacita' professionale. Qualora il dipendente non possa essere adibito al servizio originario deve essere consentito l'impiego in servizi compatibili con la menomazione riportata. Qualora il dipendente, collocato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovi accertamenti sanitari da parte della commissione medica di prima istanza. Qualora, a seguito dei nuovi accertamenti sanitari, il dipendente venga riconosciuto non idoneo al servizio, si procede all'istruttoria per l'eventuale concessione della pensione privilegiata. In caso di infortunio sul lavoro, per i dipendenti assicurati dall'istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, l'accertamento per la dipendenza da causa di servizio e per il grado di invalidita', nonche' i relativi indennizzi, sono di competenza dell'istituto assicuratore.